SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

L’incolumità dell’individuo è un diritto primario sancito dalla Costituzione e come tale deve essere garantito anche all’interno dei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs.81/08, insieme a molte altre normative correlate, prescrive alle imprese di tutelare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori (ma anche dei clienti, dei fornitori, dei visitatori e del personale di altre ditte presenti in azienda).

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che ogni azienda organizzi un apposito servizio di prevenzione e protezione che valuti preventivamente tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro.

Attraverso la conoscenza dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione individua e mette in atto le misure necessarie ad eliminarli o a ridurli al minimo, puntando al miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e della sicurezza.

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro dev’essere un impegno prioritario per le aziende, non per il rischio della sospensione dell’attività o per le pensanti sanzioni, ma per poter migliorare e garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Attraverso un servizio di consulenza e assistenza supportiamo aziende ed enti nel raggiungere gli standard di conformità richiesti dal decreto 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, contiene disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare, sono state inasprire le sanzioni per inadempienze.

Nuove sanzioni Sicurezza sul Lavoro

A supporto della gestione della sicurezza e salute sul lavoro:

  • Assunzione incarico RSPP
  • Consulenza in supporto al RSPP aziendale
  • Gestione scadenze e adempimenti normativi attraverso pianificazione e calendarizzazione della attività necessarie
  • Piani formativi basata sull’analisi del fabbisogno aziendale
  • Controllo di adempimento sulla formazione obbligatoria, gestione scadenze e aggiornamenti
  • Verifica e supporto permisure di adeguamento su prodotti, sostanze, macchine, impianti e attrezzature ecc.
  • Valutazione dei rischi
  • Analisi e campionamenti

SICUREZZA IN CANTIERE

REALIZZAZIONE DEL POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL CANTIERE (ai sensi del D.Lgs.81/08)

L’edilizia si conferma uno dei settori con più rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Al di là del rischio infortunio, esistono altri rischi importanti che, chi gestisce un cantiere edile, deve conoscere per attuare le giuste misure di prevenzione e protezione.

Il D. Lgs. 81/08 dedica ampio spazio al settore dell’edilizia, proprio per la presenza di numerosi rischi specifici di diversa natura.

A fronte delle garanzie e degli obblighi richiesti per ottenere il superbonus 110%, hai attenzionato tutti gli adempimenti sulla sicurezza e la formazione? Contattaci per verificare insieme!

REDAZIONE DEL POS

Prima di iniziare un’attività lavorativa all’interno o all’sterno della propria azienda o stabilimento, il Datore di Lavoro deve redigere il P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza, o P.O.S., ai sensi dell’art.17 del Testo unico sulla sicurezza.

Il POS è obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri temporanei o mobili. Il documento deve riportare necessariamente una serie di informazioni e contenuti minimi, relative al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori.

Il POS deve essere redatto per ogni cantiere, e chi deve farlo è il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice che può provvedere a redigerlo anche per il tramite di una “persona competente”, che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo.

REDAZIONE DEL PSC

È lo strumento, ai sensi del Art. 100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV D. Lgs. 81/08, finalizzato all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell’opera.
Nel caso, dopo l’affidamento, dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori sia affidata ad un’altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE. Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.
Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

 REALIZZAZIONE DEL PIMUS – PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI

Introdotti gli obblighi per il datore di Lavoro, secondo il D.lgs 235/03 della redazione dal piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo.
Il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l’uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio.
Esso deve essere predisposto ogni volta che sia necessario allestire un ponteggio metallico dotato di libretto di autorizzazione ministeriale.
L’obbligo della redazione del PIMUS è del datore di lavoro che può provvedere a redigerlo anche per il tramite di una “persona competente”, che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo. I ponteggi possono essere di tre tipi:

  1. Ponteggio a Telaio Prefabbricato
  2. Ponteggio tubo e giunto
  3. Ponteggi Multidirezionali.

Tutti i ponteggi, per poter essere commercializzati, devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale; tale autorizzazione deve accompagnare l’uso delle attrezzature. Esse contengono le necessarie istruzioni di montaggio, i calcoli e le norme di utilizzo.
Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate secondo quanto previsto nel PIMUS, che non può mai essere generico ma deve essere redatto in modo specifico per ogni opera provvisionale.
Nei lavori eseguiti ad un altezza superiore ai 2 m, devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisionali e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose.

NOMINA CORDINATORE

Possono inoltre essere richiesti i seguenti servizi da preventivarsi per lo specifico cantiere:

  • Nomina CFP (Coordinatore in Fase di Progettazione) e stesura PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento);
  • Nomina CFE (Coordinatore in Fase di Esecuzione).

Per maggiori informazioni: info@siquam.eu

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPPè una figura obbligatoria in tutte le aziende con personale subordinato.

Il D.lgs. 81/2008. Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina la figura del RSPP, che ha il compito di supportare il datore di lavoro evidenziando mancanze o anomalie nella sicurezza e proporre soluzioni. 

  • Individuare i fattori di rischio presenti e i corretti dispositivi di protezione individuali
  • elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi
  • elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive
  • proporre e presentare programmi e percorsi di formazione
  • Ecc.

ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO

(ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera b) e dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs.81/08)

L’incarico di RSPP viene assunto da un ns. Tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs.81/08 (ex D. Lgs.195/03) e comprende:

  • una serie di sopralluoghi concordati tesi alla verifica dell’operato aziendale;
  • la consulenza continuativa on-line sulle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela ambientale, la qualità, la medicina del lavoro e relativa organizzazione aziendale a cura del RSPP esterno e dell’intero staff tecnico di SIQUAM SRL;
  • l’aggiornamento sulla normativa di interesse con informative e con pubblicazioni specifiche;
  • la partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 35 D. Lgs.81/08).

Contattaci per maggiori informazioni: info@siquam.eu

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’implementazione ed il mantenimento nel tempo di un sistema di gestione della sicurezza che consenta di prevenire efficacemente i rischi.

SIQUAM SRL offre un supporto alle aziende ed agli attori interni della sicurezza mettendo a disposizione la propria professionalità ed esperienza nel settore.

Il servizio di consulenza continuativa comprende:

  • un numero adeguato di sopralluoghi periodici tesi alla verifica dell’operato aziendale;
  • l’organizzazione e partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
  • la consulenza continuativa on-line sulle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela ambientale, la qualità, la medicina del lavoro e relativa organizzazione aziendale a cura dell’intero staff tecnico di SIQUAM;
  • l’aggiornamento sulla normativa di interesse con informative e con pubblicazioni specifiche.

Contattaci per maggiori informazioni: info@siquam.eu

Tutti i lavoratori sono esposti a pericoli, nei luoghi di lavoro, che possono comportare dei rischi per la loro salute e sicurezza.

Quando un pericolo risulta avere una forte incidenza in termini di rischio per i lavoratori, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che debba essere eseguita la valutazione del rischio specifico, una valutazione più approfondita rispetto a quella affrontata con il Documento di Valutazione dei Rischi generale.

La valutazione del rischio specifico ha infatti l’obiettivo di prendere in esame uno specifico fattore per determinare il livello di rischio a cui sono soggetti i lavoratori e tutte le relative misure di prevenzione e protezione necessarie a prevenire o ridurre tale rischio.

 

QUALI SONO LE VALUTAZIONI RISCHI SPECIFICI?

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Testo Unico Sicurezza lavoro individua le seguenti valutazioni:

  • Luoghi di lavoro (Titolo II)
  • Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Titolo III)
  • Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI)
  • Attrezzature munite di Videoterminali (Titolo VII)
  • Agenti fisici (Titolo VIII)
  • Esposizione al rumore (art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Esposizione a vibrazioni (art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Esposizione a radiazioni ottiche (art. 216 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Sostanze pericolose (Titolo IX)
  • Protezione da agenti chimici (art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (art. 236 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Protezione all’esposizione all’amianto (art. 249 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  • Esposizione ad agenti biologici (Titolo X)
  • Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Titolo X bis)
  • Protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI)

Ai quali si aggiungono:

  • Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
  • Valutazione del Rischio Incendio (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 2 del D.M. 10/03/1998)   
  • Valutazione dei Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza, per differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi (art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Elenco delle rilevazioni e delle valutazioni effettuate:

  • rilevazione fonometrica in ambienti di lavoro ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08;
  • relazione previsionale di impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
  • rilevazione dell’impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
  • valutazione dell’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08.

Per maggiori informazioni:   info@siquam.eu

ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.81/08

Il servizio è teso al coordinamento della sicurezza tra aziende che operano nell’ambito di un contratto d’appalto (nei rapporti tra committente ed appaltatore o tra appaltatore e subappaltatore) che prevede la realizzazione di appositi modelli per la verifica dei requisiti tecnico-professionali e la realizzazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Per maggiori informazioni: info@siquam.eu

(ai sensi del D. Lgs.81/08, del D.M.10/03/98 e del D.15/03/03)

Un ns. Tecnico provvede:

  • all’identificazione ed alla realizzazione delle procedure da adottare in caso di emergenza;
  • alla realizzazione di programmi di verifica e manutenzione di quanto predisposto per la gestione delle emergenze e la realizzazione del registro delle emergenze;
  • alla realizzazione di tavole sinottiche plastificate a colori in formato A3 contenenti le planimetrie orientate complete del layout aziendale integrato con l’ubicazione di quanto predisposto per la gestione delle emergenze;
  • alla redazione del piano delle emergenze e di informative per i vari soggetti coinvolti.

Per maggiori informazioni: info@siquam.eu

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle pratiche autorizzative espletate dallo staff tecnico di della SIQUAM SRL:

  • realizzazione della pratica di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (SCIA), da presentare in Comune all’atto dell’apertura o modifica di attività produttive e commerciali;
  • certificato di agibilità;
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – ex DIA) per attività edilizia;

Per maggiori informazioni: info@siquam.eu